Art. 3.

      1. È istituito, presso il Ministero della solidarietà sociale, un Fondo per l'abbattimento delle barriere della comunicazione al quale possono accedere le pubbliche amministrazioni, sulla base di progetti finalizzati alla formazione del personale addetto ai servizi al pubblico, all'apprendimento della lingua dei segni e all'organizzazione di campagne di promozione e di informazione sulla disabilità che colpisce i cittadini sordi, con una dotazione pari a 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.